Servizio Tutela del Paesaggio
Ultima modifica 2 febbraio 2024
Il Servizio Tutela del Paesaggio del Comune di Isernia, istituito con deliberazione di Giunta Comunale n.186 dell'11.10.2018, costituisce l’unità organizzativa responsabile dell' istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, relativamente ai procedimenti inerenti la tutela paesaggistica.
Con Decreto n.28/2018, l'intero territorio comunale di Isernia è stato dichiarato di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici, ai sensi dell'art.136, comma1, lett. c) e d), del D.Lgs 42/2004.
Con Determina Dirigenziale n.6000 del 13.11.2018, la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata delegata, ai sensi della L.R. n.16/'94, dalla Regione Molise al Comune di Isernia .
Autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs. n. 42/2004)
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, come nel caso del Comune di Isernia, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).
I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (art. 146, c. 2). Dunque, nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre alle Amministrazioni competenti i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto, in prima battuta il Comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
L'Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 ). Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo (art. 146, c. 4). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146, c. 4).
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2017 il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31, Regolamento recante “Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Il nuovo decreto, oltre a modificare la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per opere e interventi da realizzare in area vincolata, individua n. 42 tipologie di opere sottoposte a semplificazione, in quanto considerati interventi di lieve entità, e n. 31 tipologie di interventi che vengono esonerati totalmente dal controllo paesaggistico, in quanto considerati irrilevanti per il paesaggio, prendendo atto delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono succedute negli anni, e tenendo conto degli obiettivi di interesse pubblico legati alla riqualificazione edilizia, al contenimento energetico, alla antisismicità, al superamento delle barriere architettoniche degli edifici, da bilanciare con i valori della tutela paesaggistica.
Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica
La richiesta per ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica deve essere prodotta allo Sportello Unico Edilizia (SUE) o allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, a seconda della tipologia di intervento, al momento della presentazione del progetto edilizio, tramite apposito modulo scaricabile nella sezione "MODULISTICA" alla voce "Istanza di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica con procedura ordinaria" oppure "Istanza di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata" (essendo la modulistica soggetta a possibili modifiche, si raccomanda di scaricare ogni volta la versione più recente direttamente da questa pagina, evitando di utilizzare modelli già in precedenza stampati).
La domanda dovrà essere corredata dalla Relazione Paesaggistica e dalla documentazione tecnica necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, come individuata dal D.P.C.M. 12/12/2005, per l'autorizzazione ordinaria, e dal DPR 31/2017 per l'autorizzazione semplificata, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
Gli Sportelli comunali sopra richiamati (SUAP e SUE), competenti per legge a ricevere l'istanza e l'allegata documentazione, la trasmettono al Servizio Tutela del Paesaggio per l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione.
Marche da bollo (da euro 16,00) : una alla presentazione della richiesta e una al ritiro dell'autorizzazione (la marca al ritiro non è dovuta nel caso in cui l'Autorizzazione paesaggistica ha natura di atto endoprocedimentale nell'ambito di procedimento unico Suap e Conferenza di Servizio).
Responsabile del procedimento: arch. Maria De Lillo - Responsabile del 1° Servizio - Tutela del Paesaggio
Responsabile del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: arch. Paolo Di Guglielmo- Dirigente del 3° Settore
Assessore: Sindaco Piero Castrataro
Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio: arch. Paolo Di Guglielmo (presidente), arch. Maria De Lillo (membro effettivo), ing. Antonio Ricchiuti (membro effettivo), arch. Roberto Bucci (membro supplente).
Documentazione
DECRETO DI VINCOLO N.28/2018
DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONE MOLISE n.6000/2018
INTERVENTI ED OPERE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ALLEGATO A -art.2, comma 1, DPR 31/2017)
INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO (ALLEGATO B -art.3, comma 1, DPR 31/2017)
Modulistica
Istanza di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica con procedura ordinaria
Istanza di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata
Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo (da allegare all'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica inviata via pec)
Normativa
D. Lgs. n.42/2004
D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA)
DPR N.31/2017 (MODALITA' DI RICHIESTA E CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA)
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (approvato con del.ne di G.C. n.222 del 22.11.2018)
CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO
CARTA NAZIONALE DEL PAESAGGIO
Circolari MIBACT
CIRCOLARE n.42/2017: "CIRCOLARE APPLICATIVA DEL DPR 31/2017"
In evidenza
Elenco delle autorizzazioni rilasciate
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AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL 2022